Il Decreto
Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il
“Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità
delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente
sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26
luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità
Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla
corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli
Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
ed internazionali.
Il Decreto ha
introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa
(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle
persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona
fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella
punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano
stati compiuti.
I punti fondamentali
del Decreto riguardano:
a) l’individuazione
delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente,
ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:
1. persone fisiche
che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione
o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano,
di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche
sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti
sopraindicati.
b) La tipologia dei
reati previsti che riguarda
i) reati commessi
in danno della Pubblica Amministrazione,
ii) reati in tema
di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti
nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs
231/2001 l’art. 25-bis,
iii) reati in
materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs 61/2002, che ha
inserito nel D. Lgs 231/2001 l’art. 25-ter,
iv) delitti con
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico introdotti nella
disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25-quater.
v) delitti in tema
di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e
di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge
228/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25-quinquies
vi) i reati di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati
all’art.9 della Legge 18 Aprile 205 n°62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua
volta recepisce la direttiva 2006/6/CE – previsti dalla parte V, titolo I-bis,
capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58 –
sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso l’art. 25 sexies del D.lgs.231/01.
In considerazione
dell’area di attività di Beiersdorf S.p.A., tra i reati enumerati dal Decreto
vengono giudicati rilevanti per la Società quelli riportati sub i) e iii), che in
seguito si andranno ad elencare con la relativa descrizione della condotta
criminosa.